INVIO DATI LIQUIDAZIONI IVA E FATTURE
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ed invio delle liquidazioni periodiche IVA, le scadenze e le sanzioni previste.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto fiscale 193/2016 al fine di limitare l’evasione fiscale dell’IVA e l’esclusione da parte dei contribuenti in Italia, il governo, ha previsto la sostituzione del vecchio Spesometro annuale con quello trimestrale, attraverso 2 tipi di comunicazioni:
- la Comunicazione IVA 2017 fatture emesse e ricevute;
- la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 2017.
Le Scadenze
In relazione all’invio dei dati delle fatture i soggetti obbligati, per l’anno di imposta 2017, dovranno rispettare le seguenti scadenze:
- 18 settembre 2017 per le fatture relative al primo semestre;
- 28 febbraio 2018 per le fatture relative al secondo semestre.
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, per l’anno di imposta 2017, osservano le seguenti scadenze:
- I° trimestre: entro il 31 maggio 2017. Proroga scadenza al 12 giugno;
- II° trimestre: entro il 16 settembre 2017;
- II° trimestre entro il 30 novembre 2017;
- IV° trimestre entro il 28 febbraio 2018.
Le sanzioni previste
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, vi è l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche “è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro” che viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni, ovvero se entro lo stesso tempo viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.